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Bonus pubblicità 2021: legge di bilancio conferma credito 50%
Il bonus pubblicità è un’agevolazione fiscale, erogata sotto forma di credito d’imposta, che rientra nelle azioni promosse dallo Stato per contrastare la crisi delle imprese nel settore editoriale.
La legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178, comma 608) proroga l’agevolazione “bonus pubblicità” per gli anni 2021 e 2022, confermando i valori modificati dal “Decreto Rilancio” del 2020, ossia l’agevolazione del 50% sugli investimenti senza necessità del valore incrementale dell’1% rispetto agli investimenti degli anni precedenti, ma apporta delle modifiche al limite di spesa e ai media disponibili.
Come funziona il bonus pubblicità 2021 e 2022
Rispetto alla normativa istitutiva del 2019 – che prevedeva un’agevolazione del 75% e l’obbligo di incremento di spesa dell’1% da un anno all’altro per recuperare i costi di investimenti delle spese pubblicitarie effettuati su radio, TV, giornali e periodici (non partecipati dallo Stato) anche in versione digitale – per gli anni 2021 e 2022 è possibile ottenere il 50% di credito d’imposta senza i vincoli di spesa degli anni precedenti ma solo per investimenti su giornali e periodici, anche digitali e di fatto vengono escluse le attività su radio e TV locali e nazionali.
I beneficiari ammessi al bonus possono utilizzare il credito maturato solo in compensazione F24, ciò vuol dire che il bonus non prevede rimborsi cash ma appunto “crediti d’imposta”, che i soggetti possono utilizzare per compensare il pagamento di altri tributi F24.
Chi sono i soggetti beneficiari del bonus pubblicitÀ
Restano invariati i soggetti che possono richiedere l’agevolazione
imprese (grandi e piccole),
lavoratori autonomi,
enti non commerciali,
purché abbiano residenza fiscale in Italia.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su testate editoriali, come indicato dal legislatore: «giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile».
Questo è un aspetto molto importante per chi intende fare pubblicità sui canali digitali, in quanto attività promozionali su siti e/o portali che non hanno un direttore responsabile, l’iscrizione al ROC o al Tribunale non possono beneficiare dell’agevolazione.
Inoltre come riportato nelle FAQ presenti sul sito del Dipartimento dell’Editoria non possono essere agevolati gli investimenti che riguardano:
altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, ecc…).
Le spese da portare a compimento per acquistare pubblicità sono ammesse se da queste si escludono però spese accessorie o derivanti da costi di intermediazione o da spese che non siano riservate esclusivamente all’acquisto di spazi pubblicitari, anche se eventualmente legate a essi o comunque a essi funzionali.
Scadenza del bonus pubblicità
La richiesta di agevolazione va inviata per via telematica all’Agenzia delle Entrate dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, indicando correttamente le spese sostenute e da sostenere e identificare quelle ammissibili per l’agevolazione. Per completare l’iter e poter accedere al credito occorre inviare una dichiarazione nel mese di gennaio dell’anno successivo, che attesti gli investimenti effettuati.
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