{"id":380,"date":"2019-08-19T07:41:35","date_gmt":"2019-08-19T07:41:35","guid":{"rendered":"https:\/\/super-news.info\/it\/secondary-ticketing-e-biglietti-nominali-ecco-la-riforma\/"},"modified":"2019-08-19T07:41:36","modified_gmt":"2019-08-19T07:41:36","slug":"secondary-ticketing-e-biglietti-nominali-ecco-la-riforma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/super-news.info\/it\/secondary-ticketing-e-biglietti-nominali-ecco-la-riforma\/","title":{"rendered":"Secondary ticketing e biglietti nominali: ecco la riforma"},"content":{"rendered":"<div>\n<div id=\"top_post_img\" class=\"evidenza\"><\/div>\n<p>Il fenomeno del\u00a0<strong><em>secondary ticketing<\/em><\/strong> o, con espressione tutta italiana, bagarinaggio, ha assunto negli ultimi anni un rilievo tale da suscitare l\u2019attenzione, in ordine sparso, delle <strong>autorit\u00e0 di vigilanza<\/strong>, della <strong>magistratura<\/strong>\u00a0e, da ultimo, del <strong>Legislatore<\/strong>.<br \/>La pratica, invero, ha un\u2019origine molto risalente, tant\u2019\u00e8 che \u201cbagarino\u201d era\u00a0\u2013 e in effetti ancora \u00e8\u00a0\u2013 la persona che, avendo racimolato una quantit\u00e0 molto consistente di titoli di accesso a una manifestazione o a uno spettacolo, si collocava poi in prossimit\u00e0 delle aree di ingresso dello stesso per rivenderli a coloro che, pur interessati ad assistervi, non fossero riusciti a procurarsi i biglietti prima del\u00a0sold-out<em>.\u00a0<\/em>Ovviamente, elemento essenziale del bagarinaggio \u00e8 la <strong>maggiorazione<\/strong>, normalmente estremamente significativa, che viene applicata al prezzo di rivendita.<\/p>\n<p>Nell\u2019epoca del web, poi, il fenomeno ha assunto connotati profondamente diversi ed estremamente pi\u00f9 sistemici. Alla figura \u201cartigiana\u201d del \u201cbagarino\u201d si \u00e8 sostituita una nutritissima cerchia di <strong>grandi imprese<\/strong> che, anche attraverso <strong>metodi di approvvigionamento<\/strong> che tutt\u2019oggi <strong>non<\/strong> si \u00e8 riusciti a rendere del tutto <strong>trasparenti<\/strong>, fanno incetta dei biglietti relativi agli eventi. La differenza pi\u00f9 importante rispetto al bagarinaggio \u201ctradizionale\u201d \u00e8 che questi soggetti operano con una efficacia tale, in termini di <strong>rastrellamento<\/strong>, da costruire un <strong>mercato secondario<\/strong>, per l\u2019appunto si parla di\u00a0secondary ticketing:\u00a0complice il rapidissimo esaurimento della disponibilit\u00e0 di titoli di accesso sui portali o attraverso i canali dell\u2019organizzatore o del distributore ufficiale (mercato primario), infatti, il <strong>mercato secondario<\/strong> diviene in breve tempo l\u2019<strong>unico spazio in cui poter reperire i biglietti<\/strong>. Ovviamente, anche in questo caso, si assiste a un <strong>aumento<\/strong> veramente <strong>esponenziale<\/strong> dei <strong>prezzi<\/strong> praticati sul mercato secondario rispetto al cd. \u201c<strong>valore facciale<\/strong>\u201d del titolo, ovverosia il corrispettivo stabilito dall\u2019organizzatore e al quale il distributore primario pone i titoli in vendita. Il punto veramente critico del fenomeno del\u00a0secondary ticketing, quindi, attiene al fatto che l\u2019esaurimento dei titoli sul mercato primario, molto spesso addirittura in pochissimi minuti, non si atteggia come fenomeno spontaneo, bens\u00ec fittizio, in quanto, attraverso l\u2019impiego di <strong>bot<\/strong> o comunque di <strong>strumenti informatici<\/strong> o attraverso altre e ancor pi\u00f9 opache dinamiche, si verifica semplicemente il <strong>trasferimento della disponibilit\u00e0<\/strong> dal mercato primario a quello secondario, con la conseguenza che il prezzo \u201coriginario\u201d dei biglietti tende a divenire per la maggioranza degli utenti puramente virtuale, in quanto l\u2019unico canale in cui \u00e8 possibile procurarsi i titoli, praticamente fin dalla loro originaria messa in vendita, divengono le piattaforme di secondary ticketing.<\/p>\n<p>Diviene necessario, allora, cercare di ricostruire il quadro\u00a0in materia, analizzando il fenomeno al di l\u00e0 delle numerose inchieste di matrice pi\u00f9 strettamente giornalistica che sono state condotte sul tema, attraverso i suoi principali <strong>snodi giudiziari<\/strong>,\u00a0cos\u00ec da pervenire, poi, alla pi\u00f9 recente <strong>normazione<\/strong> introdotta a decorrere dal <strong>1\u00b0 luglio 2019<\/strong>.<\/p>\n<h2><span id=\"secondary_ticketing_l_intervento_dell_antitrust_e_la_sentenza_contraria_del_tar\">Secondary ticketing: L\u2019intervento dell\u2019Antitrust e la sentenza contraria del TAr<\/span><\/h2>\n<p>Sul tema era intervenuta, con un\u2019istruttoria avviata nell\u2019ottobre 2016, anzitutto l\u2019<strong>Antitrust<\/strong> (AGCM), irrogando nell\u2019aprile del 2017 sanzioni per 1,7 milioni di euro sulla base della ritenuta violazione\u00a0del <strong>Codice del Consumo<\/strong> in relazione alla vendita di biglietti per i principali concerti tenutisi in Italia negli anni precedenti (i cosiddetti <em>hot events<\/em>: One Direction, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Bruce Springsteen, Renato Zero, Adele, David Gilmour, Coldplay, U2, Ed Sheeran).<\/p>\n<p>L\u2019aspetto veramente significativo, per\u00f2, attiene al dato per cui oltre alle principali piattaforme di secondary ticketing era stato <strong>sanzionato<\/strong> anche il <strong>distributore principale<\/strong>, soggetto che peraltro opera in condizioni di sostanziale monopolio in Italia per gli eventi musicali. In particolare, era emerso come il distributore principale,\u00a0malgrado gli obblighi contrattuali con gli organizzatori in relazione alla predisposizione di misure antibagarinaggio, non avesse adottato \u00ab<em>efficaci misure dirette a contrastare l\u2019acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate, n\u00e9 ha previsto regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti, n\u00e9 ha effettuato controlli ex post diretti ad annullare tali acquisti plurimi.\u00a0<\/em><em>Le accertate omissioni comportamentali sono state ritenute non conformi a quanto ragionevolmente esigibile dal professionista in base ai principi di correttezza e buona fede<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Veniva contestata, quindi, una <strong>pratica commerciale scorretta<\/strong> ai sensi dell\u2019art. 20, comma 2 del Codice del Consumo, con sanzione pari ad un milione di euro.<\/p>\n<p>Il provvedimento, tuttavia, su ricorso del distributore, era stato <strong>annullato dal TAR del Lazio\u00a0<\/strong>che, con sentenza 2330\/2018, aveva essenzialmente ritenuto <strong>indimostrato<\/strong> che vi fosse un <strong>pregiudizio<\/strong> per i <strong>consumatori<\/strong> ascrivibile alla condotta non-impeditiva del bagarinaggio, atteso che\u00a0\u2013 in ultima istanza\u00a0\u2013 \u00ab<i>vi sia un mercato \u201csecondario\u201d e speculativo \u00e8 circostanza nota anche all\u2019AGCM ma non esaminata nelle sue varie conformazioni, cos\u00ec come non approfondito \u2013 ma neanche accennato, per la verit\u00e0 \u2013 \u00e8 il profilo che riguarda la correlazione causale tra acquisti multipli e comportamento del consumatore utente, soprattutto riguardo la <strong>scelta di <\/strong>quest\u2019ultimo di <strong>procedere comunque all\u2019acquisto nonostante <\/strong>siano presenti sul mercato secondario <strong>biglietti a prezzi di molto superiore a quelli originali<\/strong><\/i>\u00bb<i>.\u00a0<\/i>I giudici amministrativi, in sostanza, hanno ritenuto che il pregiudizio per il consumatore derivi da una <strong>decisione autonoma<\/strong> di quest\u2019ultimo di \u201caccettare\u201d le gravosissime condizioni praticate sul mercato secondario e non direttamente dalla pratica commerciale (comunque scorretta) del distributore primario, che non impedisce (o non impedisce adeguatamente) il rastrellamento dei titoli di accesso. Inoltre, si \u00e8 ritenuto che l\u2019Antitrust non abbia chiarito \u00ab<em>quale <strong>vantaggio economico del professionista<\/strong> sia stato individuato attraverso la pratica su cui si incentra l\u2019attenzione dell\u2019AGCM, aspetto, questo, comunque necessario nella lettura estensiva dell\u2019art. 20, comma 2, del Codice, come condivisa dal Collegio. Ci\u00f2 perch\u00e9, nel falsare in misura rilevante \u2013 anche sotto il profilo del \u201cmero pericolo\u201d sopra richiamato \u2013\u00a0il comportamento economico del \u201cconsumatore utente\u201d attraverso una condotta non diligente, deve comunque individuarsi un vantaggio economico per il professionista<\/em>\u00bb. Non era emerso, quindi, se vi fosse un guadagno tratto dal distributore a fronte della pratica commerciale posta in essere.<br \/>Contro la pronuncia del TAR era stato poi proposto appello dall\u2019Avvocatura e il relativo giudizio \u00e8 ancora pendente.<\/p>\n<h2><span id=\"il_giudizio_penale_e_i_provvedimenti_agcom\">Il giudizio penale e i Provvedimenti AGCOM<\/span><\/h2>\n<p>Il problema era poi stato affrontato dalla magistratura penale di Milano, con la Procura della Repubblica che, all\u2019esito delle indagini preliminari, aveva chiesto il rinvio a giudizio per alcuni dirigenti delle pi\u00f9 importanti piattaforme di secondary ticketing operanti in Italia per i delitti di\u00a0<strong>truffa\u00a0<\/strong>e\u00a0<strong>aggiotaggio<\/strong>\u00a0avendo \u00ab<em><strong>divulgato false informazioni sulla disponibilit\u00e0<\/strong> di biglietti in vendita per concerti di grande richiamo, facendo figurare una <strong>scarsit\u00e0 inesistente<\/strong> e <strong>costringendo <\/strong>cos\u00ec il <strong>pubblico <\/strong>ad acquistare i <strong>ticket <\/strong>a un <strong>prezzo ingiustificatamente maggiorato<\/strong> rispetto a quello stabilito dagli artisti<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Nel febbraio 2019, per\u00f2, coloro che per\u00f2 avevano richiesto che si procedesse nelle forme del rito abbreviato erano stati <strong>prosciolti per insussistenza del fatto\u00a0<\/strong>dal GUP, mentre per i restanti imputati era stato disposto il\u00a0<strong>non luogo a procedere<\/strong>.<\/p>\n<p>Nello stesso periodo, anche l\u2019<strong>AGCOM<\/strong> aveva avviato un\u2019autonoma istruttoria a seguito di alcuni esposti pervenuti da operatori del settore che denunciavano la messa in vendita di biglietti per l\u2019accesso ai concerti con <strong>maggiorazioni fino a 15 volte<\/strong> superiori al prezzo ufficiale. L\u2019Authorithy si era potuta muovere in maniera molto pi\u00f9 efficace rispetto all\u2019intervento dell\u2019AGCM perch\u00e9 era nel frattempo\u00a0<strong>intervenuta una norma specifica<\/strong>, introdotta dalla <strong>Legge di bilancio per il 2017<\/strong> (L. 11 dicembre 2016, n. 232 \u2013 art. 1 co. 545), che, con l\u2019obiettivo dichiarato di \u00ab<em><strong>contrastare <\/strong>l\u2019<strong>elusione <\/strong>e l\u2019<strong>evasione fiscale<\/strong>, nonch\u00e9 di <strong>assicurare<\/strong> la <strong>tutela <\/strong>dei <strong>consumatori<\/strong> e <strong>garantire <\/strong>l\u2019<strong>ordine pubblico<\/strong><\/em>\u00bb\u00a0ha previsto come<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">\u00ab<em>la <strong>vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso<\/strong> ad attivit\u00e0 di spettacolo <strong>effettuata da soggetto diverso dai titolari<\/strong>, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione <strong>\u00e8 punita<\/strong>, salvo che il fatto non costituisca reato, con l\u2019<strong>inibizione della condotta <\/strong>e<strong> con sanzioni amministrative pecuniarie<\/strong> da <strong>5.000<\/strong> euro a <strong>180.000\u00a0<\/strong><strong>euro<\/strong>, nonch\u00e9, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalit\u00e0 stabilite dal comma 546, con la <strong>rimozione dei contenuti<\/strong>, o, nei casi pi\u00f9 gravi, con l\u2019<strong>oscuramento del sito<\/strong>\u00a0Internet attraverso il quale la violazione \u00e8 stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>La potest\u00e0 di controllo veniva, come anticipato, attribuita proprio all\u2019AGCOM, fermo restando l\u2019impossibilit\u00e0 di sanzionare la ri-vendita qualora effettuata:<\/p>\n<ul>\n<li>da una <strong>persona fisica<\/strong>;<\/li>\n<li>in maniera <strong>occasionale<\/strong>;<\/li>\n<li>senza finalit\u00e0 <strong>commerciale<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In sostanza, all\u2019indomani dell\u2019entrata in vigore della Legge di bilancio per il 2017, l\u2019<strong>attivit\u00e0 di bagarinaggio<\/strong>\u00a0e di\u00a0<strong>secondary ticketing\u00a0<\/strong>\u00e8 stata <strong>espressamente vietata dall\u2019ordinamento<\/strong>, con rischio per chi la praticasse di incorrere in gravi sanzioni pecuniarie oltre che di vedersi applicata la rimozione coattiva dei contenuti o addirittura l\u2019oscuramento del sito.\u00a0Rimaneva invece lecita l\u2019attivit\u00e0 di rivendita del titolo di accesso effettuata dal privato, purch\u00e9 in via solo occasionale.<\/p>\n<p>Sulla scorta di queste premesse, allora, nel maggio del 2019 \u00e8 stata avviata un\u2019<strong>istruttoria<\/strong> da AGCOM non solo nei confronti di\u00a0<strong>siti di\u00a0<\/strong><b>secondary ticketing<\/b><i>,\u00a0<\/i>ma anche nei confronti di taluni\u00a0<strong>soggetti operanti sui social network<\/strong>, ove erano fioriti numerosi gruppi specializzati. Nel luglio 2019\u00a0AGCOM ha comunicato di aver provveduto alla\u00a0contestazione delle violazioni ai principali siti di\u00a0secondary ticketing<em>.\u00a0<\/em>Questi ultimi, ai sensi degli arti. 5 e ss. del \u201c<em>Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative<\/em>\u201d AGCOM (Del. 410\/14\/CONS e ss. mm.), potranno partecipare al procedimento, espletando attivit\u00e0 difensiva. La decisione dovr\u00e0 essere assunta dall\u2019Autorit\u00e0 entro <strong>150 giorni<\/strong>, salve le <strong>sospensioni<\/strong> connesse ad <strong>attivit\u00e0 istruttorie<\/strong> o ad eventuali <strong>proposte di impegni<\/strong> da parte dei soggetti sottoposti alla procedura.<\/p>\n<h2><span id=\"l_obbligo_di_biglietti_nominali_e_la_procedura_di_cambio_utilizzatore\">L\u2019obbligo di biglietti nominali e la procedura di cambio utilizzatore<\/span><\/h2>\n<p>La disciplina esistente, ad ogni modo, si era rivelata comunque inefficace nel contrastare il\u00a0secondary ticketing, considerato che in sostanza i<strong> siti avevano continuato a distribuire <\/strong>i <strong>titoli di accesso<\/strong> e, soprattutto, \u201ca valle\u201d <strong>non risultava possibile impedire <\/strong>l\u2019<strong>accesso <\/strong>alla<strong> manifestazione<\/strong> a chi avesse acquistato il titolo d\u2019ingresso attraverso il canale illegale giacch\u00e9, banalmente:<\/p>\n<ul>\n<li>la legge del 2016 nulla disponeva in ordine alle sorti del titolo compravenduto sui canali secondari;<\/li>\n<li>non risultava materialmente possibile identificare i titoli oggetto di circolazione sul mercato secondario, in quanto gli stessi i biglietti risultavano non nominativi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il Legislatore, allora, \u00e8 intervenuto nuovamente sul punto e, con la<strong> Legge di bilancio per il 2019<\/strong> (L.\u00a030 dicembre 2018, n. 145, art. 1 co. 1099), ha modificato la normativa gi\u00e0 esistente e ha aggiunto nuove disposizioni.<\/p>\n<p>Dal punto di vista delle <strong>modifiche alla legislazione esistente<\/strong>, dobbiamo sottolineare soprattutto due novit\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li>mentre la normativa del 2016, pur attribuendo poteri di vigilanza e sanzionatori ad AGCOM evocava in maniera piuttosto indistinta anche le Authorities, ora si specifica che l\u2019<strong>AGCOM \u00e8 l\u2019unica Autorit\u00e0 incaricata di provvedere<\/strong>, prevedendosi tuttavia un <strong>concerto<\/strong> con l\u2019<strong>AGCM<\/strong>.<\/li>\n<li>si stabilisce un requisito molto pi\u00f9 stringente per la liceit\u00e0 delle transazioni tra privati, giacch\u00e9 l\u2019esclusione dalla normativa di divieto viene ancorata, oltre che ai requisiti gi\u00e0 esistenti (l\u2019essere il cedente una persona fisica, che agisce in via occasionale e senza fini commerciali) quello del\u00a0<strong>prezzo di cessione<\/strong>, che\u00a0<strong>non pu\u00f2 essere superiore al valore facciale del titolo<\/strong>. In sostanza, quindi, anche tra privati la rivendita occasionale pu\u00f2 avvenire solo al prezzo di acquisto del biglietto. Non \u00e8 chiaro, tuttavia, quali siano le conseguenze di una vendita a prezzo maggiorato, potendosi forse ritenere che la relativa pattuizione sia\u00a0<strong>nulla per contrariet\u00e0 a norma imperativa<\/strong> ai sensi dell\u2019art. 1418 co. I c.c.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c8 per\u00f2 tuttavia soprattutto la parte della novella concernente le <strong>nuove norme\u00a0<\/strong>che determina una vera e propria\u00a0<strong>rivoluzione\u00a0<\/strong>nella lotta al\u00a0<strong>secondary ticketing<\/strong>, giacch\u00e9 il problema viene affrontato da un <strong>nuovo e diverso angolo prospettico<\/strong>: non pi\u00f9 quello della (mera) proibizione della rivendita sul mercato secondario a fini di lucro, bens\u00ec quello della <strong>regolamentazione rigorosa delle modalit\u00e0 di emissione e circolazione\u00a0<\/strong>dei titoli di accesso.<\/p>\n<p>I biglietti, quindi, per un verso divengono <strong>nominativi<\/strong>, sicch\u00e9 al momento dell\u2019acquisto occorrer\u00e0 individuare il soggetto (anche diverso dall\u2019acquirente) che assister\u00e0 allo spettacolo, e per altro verso la loro successiva\u00a0<strong>circolazione <\/strong>diviene soggetta a una complessa procedura che rievoca per certi versi quella del\u00a0<strong>trasferimento\u00a0<\/strong><strong>dei titoli di credito<\/strong>\u00a0<strong>nominativi\u00a0<\/strong>(art. 2022 c.c.) anche se, giova ricordarlo, i biglietti per uno spettacolo non sono titoli di credito ai sensi degli artt. 1992 e ss c.c., bens\u00ec meri documenti di legittimazione, in quanto non incorporano il diritto ma consentono solamente di identificare il soggetto che \u00e8 legittimato a pretendere la prestazione (ovverosia lo spettatore).<\/p>\n<p>Pi\u00f9 specificamente, i nuovi commi 545-<em>bis\u00a0<\/em>e ss. della L. 232\/2016 cos\u00ec come modificati dalla L. 145\/2018, prevedono che\u00a0a decorrere dall\u2019<strong>1 luglio 2019<\/strong> e con riferimento agli spettacoli con capienza di pubblico\u00a0<strong>superiore a 5000\u00a0<\/strong><strong>posti<\/strong>\u00a0i biglietti debbano obbligatoriamente\u00a0riportare il\u00a0<strong>nome e il cognome<\/strong> dello spettatore, il quale dovr\u00e0 <strong>esibire all\u2019ingresso un documento di identit\u00e0<\/strong> per permettere al personale di servizio la verifica della rispondenza dei dati riportati sul biglietto.\u00a0Sono esclusi da tale prescrizione gli spettacoli di attivit\u00e0 lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo.<\/p>\n<p>Per l\u2019ipotesi in cui l\u2019intestatario del titolo di accesso non possa o non voglia pi\u00f9 assistere allo spettacolo gli \u00e8 garantita la possibilit\u00e0 di\u00a0<strong>ottenere il cambio del nominativo\u00a0<\/strong>oppure la\u00a0<strong>rimessa in vendita del titolo sulla piattaforma del distributore primario<\/strong>, ovviamente a un\u00a0<strong>prezzo corrispondente al valore facciale<\/strong>.<\/p>\n<h2><span id=\"il_provvedimento_dell_agenzia_delle_entrate_colpo_definitivo_al_secondary_ticketing_\">Il provvedimento dell\u2019agenzia delle entrate: colpo definitivo al secondary ticketing?<\/span><\/h2>\n<p>Grande importanza il Legislatore attribuisce poi all\u2019attivit\u00e0 dell\u2019<strong>Agenzia delle Entrate<\/strong>, chiamata a predisporre un provvedimento di regolamentazione di dettaglio. L\u2019Agenzia ha adottato, quindi, il <strong>provvedimento del 27 giugno 2019<\/strong>, con il quale ha dettato previsioni di diversa natura.<\/p>\n<p>Un primo gruppo di disposizioni (art. 4), infatti, riguarda il <strong>contrasto ai bot <\/strong>e l\u2019obbligo di<strong>\u00a0identificazione dell\u2019acquirente<\/strong>, imponendosi che \u00ab<em>la vendita o ogni altra forma di collocamento dei titoli di accesso effettuata attraverso reti di comunicazione informatica<\/em>\u00bb\u00a0avvenga assicurando che:<\/p>\n<ol>\n<li>\u00ab<em>preliminarmente alla fase di composizione dell\u2019ordine (c.d. \u201ccarrello\u201d)<\/em>\u00bb sia effettuato il <strong>test logico<\/strong>\u00a0denominato\u00a0<strong>CAPTCHA\u00a0<\/strong><em>(<\/em><em>Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Human Apart)<\/em> al fine di verificare se l\u2019acquirente risulti una persona fisica o un programma automatico;<\/li>\n<li>il sistema <strong>non consenta di completare<\/strong> l\u2019ordine a\u00a0<strong>utenti non registrati<\/strong>;<\/li>\n<li>non sia possibile, per lo stesso utente registrato,\u00a0<strong>acquistare<\/strong>\u00a0<strong>pi\u00f9 di 10 biglietti\u00a0<\/strong>per il medesimo evento;<\/li>\n<li>il titolo non venga rilasciato direttamente attraverso la finestra di completamento della procedura di acquisto, ma il suo ottenimento richieda una\u00a0<strong>interazione ulteriore<\/strong>, come l\u2019apertura di un link o il recupero da una casella email.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Si precisano poi i dati di\u00a0<strong>identificazione dell\u2019utente acquirente<\/strong> (che pu\u00f2 essere diverso, si badi, rispetto allo spettatore) che devono essere registrati (ovverosia nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo email e numero di cellulare) e si prevede una\u00a0<strong>verifica della registrazione dell\u2019acquirente\u00a0<\/strong>da effettuarsi attraverso il\u00a0<strong>numero di telefono\u00a0<\/strong>indicato. Il sistema, poi,\u00a0<strong>non dovr\u00e0 consentire\u00a0<\/strong>che lo\u00a0<strong>stesso numero di telefono <\/strong>o le medesime\u00a0<strong>credenziali di accesso\u00a0<\/strong>vengano associati a\u00a0<strong>pi\u00f9 di un utente<\/strong>. In alternativa alla procedura di registrazione sulla piattaforma di acquisto dovr\u00e0 essere possibile l\u2019identificazione con il sistema <strong>SPID<\/strong>.\u00a0Da ultimo, il sistema dovr\u00e0 tracciare e memorizzare le operazioni compiute dall\u2019acquirente.<\/p>\n<p>Per gli <strong>eventi<\/strong> con <strong>numero di spettatori non superiore a 1000<\/strong> \u00e8 prevista una regolamentazione pi\u00f9 snella, non imponendosi la nominativit\u00e0 dell\u2019acquisto ma <strong>solo <\/strong>l\u2019<strong>esecuzione <\/strong>del<strong> CAPTCHA<\/strong>.<\/p>\n<p>Un ulteriore gruppo di norme riguarda poi l\u2019assicurazione dell\u2019<strong>effettivit\u00e0 della nominativit\u00e0 del titolo<\/strong>, ribadendosi l\u2019obbligo per l\u2019organizzatore dell\u2019evento di identificare lo spettatore. La previsione in parola (art. 5.2), risultando pedissequa ripetizione di quella dettata dalla normativa primaria sembrerebbe essere superflua. Tuttavia cos\u00ec non \u00e8 se si considera che il provvedimento dell\u2019A.d.E. si occupa di un profilo che la Legge dimentica, ossia la <strong>sorte del titolo di accesso<\/strong> nel caso in cui il fruitore che si presenta all\u2019ingresso della manifestazione sia soggetto diverso da quello le cui generalit\u00e0 sono riportate sul titolo. Il provvedimento amministrativo, infatti, esplicita che\u00a0\u2013 in tale ipotesi\u00a0\u2013 \u00ab<em>il titolo <strong>perde la validit\u00e0<\/strong> per l\u2019accesso all\u2019area dello spettacolo; ai fini dell\u2019assolvimento degli obblighi tributari in capo all\u2019organizzatore resta valido il relativo sigillo fiscale<\/em>\u00bb.\u00a0In verit\u00e0 il riferimento alla \u201cvalidit\u00e0\u201d (che resterebbe compromessa) e quindi sostanzialmente a una <strong>patologia negoziale<\/strong>, non \u00e8 soluzione che pare convincere del tutto, in quanto qui pi\u00f9 che a una ipotesi di nullit\u00e0-annullabilit\u00e0 (cio\u00e8 gli unici vizi negoziali che pongono un problema di validit\u00e0) pare venir pi\u00f9 banalmente in rilievo una questione di <strong>difetto di legittimazione attiva<\/strong>:\u00a0la prestazione (cio\u00e8 lo spettacolo) pu\u00f2 essere effettuata, per espressa previsione di legge, solamente a vantaggio del <strong>creditore individuato<\/strong>, ossia dell\u2019intestatario del biglietto. In buona sostanza, quindi, quel che si verifica dal punto di vista civilistico sembra essere una\u00a0<strong>deroga all\u2019art. 1188 c.c.<\/strong>\u00a0in tema di\u00a0<strong>destinatario del pagamento<\/strong>, escludendosi che il creditore possa, al di fuori della procedura di cambio utilizzatore, designare altro soggetto a ricevere la prestazione (cio\u00e8 ad assistere allo spettacolo).<\/p>\n<p>Ai fini dell\u2019identificazione, ad ogni modo, l\u2019organizzatore dovr\u00e0 predisporre la\u00a0<strong>lista unica dei titoli di accesso<\/strong>, nella quale peraltro potranno essere annotati solamente il\u00a0<strong>nome e il cognome<\/strong> dello spettatore, con esclusione di ogni altro dato personale ai fini della attuazione del principio di\u00a0<strong>minimizzazione\u00a0<\/strong>dettato dal GDPR.<\/p>\n<h3>Cambio utilizzatore e rimessa in vendita<\/h3>\n<p>Un terzo gruppo di norme (art. 6), infine, disciplina le procedure di\u00a0<strong>rimessa in vendita\u00a0<\/strong>e\u00a0<strong>cambio utilizzatore<\/strong> dei titoli di accesso. In particolare, tali facolt\u00e0 sono concesse sia all\u2019<strong>acquirente\u00a0<\/strong>che all\u2019<strong>intestatario del titolo\u00a0<\/strong>(ovviamente ove si tratti di soggetti diversi). In ogni caso, anche l\u2019intestatario del titolo deve provvedere alla procedura di registrazione e identificazione per ottenere la rimessa in vendita o il cambio di nominativo del titolo. Pi\u00f9 nel dettaglio, la procedura di\u00a0<strong>cambio utilizzatore\u00a0<\/strong>prevede l\u2019<strong>annullamento del titolo emesso<\/strong>, con indicazione della causale, e\u00a0l\u2019<strong>emissione di un nuovo titolo nominativo<\/strong>. Le operazioni in questione sono tracciate dal sistema di biglietteria automatizzata.<br \/>La\u00a0<strong>rimessa in vendita\u00a0<\/strong>invece si sostanzia nell\u2019<strong>offerta al pubblico<\/strong> del titolo di cui l\u2019acquirente o l\u2019utilizzatore intendano disfarsi. Tale offerta avviene sulla piattaforma del distributore principale (quindi giammai su piattaforme di secondary ticketing) e, se si tratta di distribuzione online, nella stessa area ove \u00e8 possibile acquistare i biglietti ancora disponibili (non possono esistere, quindi, sezioni\u00a0<em>ad hoc\u00a0<\/em>che rendano riconoscibili i titoli rimessi in vendita). Se il titolo \u00e8 rivenduto, quello originario\u00a0<strong>viene annullato\u00a0<\/strong>con l\u2019indicazione della causale e, contestualmente, \u00e8 emesso un <strong>nuovo titolo a vantaggio dell\u2019acquirente<\/strong>. Anche questa procedura \u00e8 tracciata e vigilabile dall\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>La nuova normativa, quindi, almeno dal punto di vista della fredda regolamentazione e fermo restando la necessit\u00e0 di verificarne poi<em>\u00a0<\/em>l\u2019efficacia dal punto di vista operativo sembra assestare un colpo durissimo e forse fatale al fenomeno del\u00a0secondary ticketing\u00a0e del bagarinaggio in genere, anche al prezzo di un appesantimento non trascurabile degli <strong>oneri burocratici<\/strong>. Questi ultimi, se risultano tutto sommato ragionevoli per quanto riguarda l\u2019acquisto, potrebbero risultare particolarmente gravosi con riferimento alle procedure di cambio utilizzatore e rivendita del titolo.<\/p>\n<p>  <input id=\"post_id_h\" type=\"hidden\" value=\"52943\"\/><\/p>\n<p>\u00a9 RIPRODUZIONE RISERVATA E&#8217; vietata la ripubblicazione integrale dei contenuti<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.insidemarketing.it\/secondary-ticketing-e-biglietti-nominali-riforma\/\">Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il fenomeno del\u00a0secondary ticketing o, con espressione tutta italiana, bagarinaggio, ha assunto negli ultimi anni un rilievo tale da suscitare l\u2019attenzione, in ordine sparso, delle autorit\u00e0 di vigilanza, della magistratura\u00a0e, da ultimo, del Legislatore.La pratica, invero, ha un\u2019origine molto risalente, tant\u2019\u00e8 che \u201cbagarino\u201d era\u00a0\u2013 e in effetti ancora \u00e8\u00a0\u2013 la persona che, avendo racimolato una [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":381,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-380","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-novita-di-marketing-digitale"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - 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